DISPOSITIVI LUMINOSI
DISPOSITIVI LUMINOSI
L'uso
dei
dispositivi
luminosi
di
segnalazione
visiva
e
di
illuminazione
dei
veicoli
e`
obbligatorio:
-a
partire
da
mezz'ora
dopo
il
tramonto
del
sole;
-fino
a
mezz'ora
prima
del
sorgere
del
sole;
-in
ogni
caso
di
scarsa
visibilita`;
-nelle
gallerie stradali
anche
di
giorno;
-in
presenza
di
nebbia
precipitazioni
atmosferiche
che
rendono
scarsa
la
visibilita`.
Durante
la
marcia
(salvo
diversa
precisazione)
l'uso
delle
luci
di
posizione
e`
sufficiente:
-di
notte
quando
l'illuminazione
pubblica
e`
sufficiente;
-nelle
gallerie
suficientemente
illuminate;
-di
notte
quando
la
pubblica
illuminazione
consente
di
individuare
un
veicolo
alla
distanza
di
50 m;
-di
notte
su
carreggiata extraurbana
sufficientemente
illuminata;
-al
sorgere
del
sole
ma
non
e`
obbligatorio;
-al
tramonto
del
sole
ma
non
e`
obbligatorio.
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